Normativa

Normative per la sicurezza dei Condomini


Un punto di riferimento per gli Impianti Termici & Antincendio nei Condomini a Napoli e in provincia


Documenti per la sicurezza necessari in condominio


     Per garantire la conformità alle norme di sicurezza, l'amministratore di condominio deve redigere alcuni documenti obbligatori.

  • Documento di Valutazione dei Rischi - DVR: documento essenziale che serve a identificare e valutare i potenziali rischi presenti nel condominio e a definire le misure di prevenzione da adottare. Il DVR deve essere redatto tenendo conto delle specificità del condominio, come la presenza di ascensori, scale, parcheggi, giardini, e deve essere aggiornato periodicamente.
  • Certificato di Prevenzione Incendi: se previsto dal DPR 151/11, l'amministratore deve richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per garantire la conformità alle norme antincendio.
  • Attestato di conformità degli impianti: è importante disporre di attestati di conformità per gli impianti elettrici e a gas presenti nel condominio.

       Questi attestati confermano che gli impianti sono stati realizzati e manutenuti in conformità alle normative di sicurezza.


Strategie di sicurezza essenziali per il condominio

Oltre alla redazione del DVR e alla nomina del RSPP, l'amministratore di condominio deve adottare una serie di misure di sicurezza per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli occupanti del condominio.

Queste misure possono includere:

  • Segnaletica di sicurezza - devono essere presenti segnali e indicazioni chiare per segnalare vie di fuga, uscite di emergenza, percorsi sicuri e potenziali pericoli. La segnaletica chiara e ben visibile contribuisce a prevenire incidenti e a guidare le persone in caso di emergenza.
  • Sistemi antincendio - fondamentale dotare il condominio di sistemi antincendio adeguati, come estintori, idranti, impianti di allarme antincendio e vie di fuga chiaramente segnalate. È importante effettuare regolari controlli e manutenzione per garantire che i sistemi siano funzionanti e conformi alle normative di sicurezza.
  • Manutenzione delle aree comuni - l'amministratore deve garantire la corretta manutenzione delle aree comuni del condominio, come scale, ascensori, cortili e parcheggi. Ciò include la verifica delle condizioni di sicurezza, la riparazione di eventuali danni e la pulizia regolare per evitare incidenti.
  • Impianti elettrici - devono essere conformi alle norme di sicurezza e devono essere sottoposti a periodici controlli e manutenzione. È fondamentale evitare sovraccarichi e cortocircuiti che potrebbero causare incendi o danni alle persone.
  • Manutenzione degli impianti di riscaldamento: gli impianti di riscaldamento del condominio con centrale termica maggiore di 116kW devono essere munite di C.P.I. certificato prevenzione incendi. Devono essere in possesso di un contratto di manutenzione essere controllati e manutenuti regolarmente per evitare fughe di gas o malfunzionamenti che potrebbero causare incidenti o intossicazioni da monossido di carbonio. Inoltre devono essere muniti di libretto matricolare Ex Ispesl ora Inail (D.M. 1 dicembre 1975. Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. La centrale termica deve essere provvista del certificato  di conformità per l'impianto  elettrico e di messa a terra D.M. 37/08.


Contattaci

Normative impianti Termici & Antincendio per i Condomini


I principali riferimenti normativi del settore


  • La contabilizzazione del calore per i condomini

    Contabilizzazione del calore per i condomini

     

    Gli inquilini dei condomini dotati di sistema di riscaldamento centralizzato tradizionale pagano il costo di riscaldamento suddiviso equamente per il numero di appartamenti.

    Questo sistema però equo di sicuro non lo è in quanto vi sono condomini che stanno tutto il giorno in casa, consumando più calore, e altri che magari rientrano solo la sera dopo il lavoro e vorrebbero poter usufruire del sistema di riscaldamento solo nelle ore di effettivo utilizzo.

    La soluzione a tutto è la scelta di installare un sistema di contabilizzazione del calore!

    La contabilizzazione del calore consiste in un sistema tecnologico che permette di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare e suddividere le spese in proporzione a quanto ciascuno consuma realmente.

    In questo modo si ottiene un risparmio sul consumo di combustibile compreso tra il 10% e il 40% l’anno.

    Le spese sostenute per riscaldare gli edifici possono essere, quindi, parzialmente ripartite in funzione dei consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare.

    I condomini potranno, quindi, essere indotti a modulare l’accensione dei caloriferi differenziandone orari di accensione e temperatura ottenendo come risultato un risparmio energetico ed economico sul consumo di combustibile compreso tra il 10% e il 40% l’anno.

    La contabilizzazione del calore prevede l’installazione sui caloriferi di valvole termostatiche (che permettono di regolarne il calore) e di un’unità centrale di gestione vicino alla caldaia (che raccoglie i dati provenienti dai singoli appartamenti).


    La contabilizzazione del calore può essere fatta in due diversi modi:  

    • la contabilizzazione diretta: è particolarmente adatta per i nuovi impianti a distribuzione orizzontale. Gli impianti a distribuzione orizzontale sono caratterizzati normalmente da un unico punto di consegna del fluido termovettore ad ogni unità immobiliare. La contabilizzazione del calore può quindi essere agevolmente realizzata inserendo un contatore di calore opportunamente dimensionato su questa tubazione di adduzione.

    • la contabilizzazione indiretta: è particolarmente adatta per gli impianti a colonne esistenti.

    Gli edifici esistenti, ed in particolare quelli costruiti prima degli anni 80, sono molto spesso dotati di impianti di riscaldamento a colonne montanti.

    I corpi scaldanti sono quindi alimentati da montanti diversi. In questi impianti è utile ricorrere alla contabilizzazione indiretta, mediante dispositivi detti “ripartitori”.

    Si chiama “contabilizzazione indiretta” perché misura indirettamente l’energia emessa dai corpi scaldanti, rilevando i loro parametri caratteristici di funzionamento.

    Qualsiasi sia la tipologia di impianto di riscaldamento centralizzato presente nel vostro condominio passare alla contabilizzazione del calore conviene perché:

    • vi è un risparmio energetico ma soprattutto un risparmio economico

    • vi è un’autonomia di gestione pratica ed economica: possibilità di regolare la temperatura in ogni ambiente, gestire l’orario di accensione e spegnimento dell’impianto nel proprio appartamento, e gestendo anche la relativa spesa. In altri termini, tutti i vantaggi dell’impianto autonomo, senza i suoi problemi

    • migliora il benessere: grazie alla possibilità di adattare la temperatura di ogni ambiente alle esigenze dell’utente qualunque sia la situazione climatica (sole, nebbia, vento, ecc.) e di abitudini (riposo, movimento, ecc.) conferisce all’abitazione caratteristiche di benessere particolarmente gradevoli

    • si può accedere alla detrazione fiscale del 65%: permettendo così il rientro dell’investimento in pochissimi anni a tutto vantaggio del confort e del risparmio economico che si ottiene

    Vi ricordiamo che l’installazione di un contabilizzatore di calore è obbligo di legge: ciò è sancito del decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

    La Gamba Arturo & c. s.a.s., col suo personale qualificato, vi offre assistenza completa alla progettazione e realizzazione del vostro nuovo impianto di contabilizzazione.

    Porta a conoscenza del tuo amministratore di condominio di questa opportunità concreta di poter risparmiare.

    Contattaci per ottenere ulteriori informazioni, per richiedere una consulenza tecnica e avere un preventivo gratuito.


  • Il trattamento dell'acqua negli impianti termici è obbligatorio per legge e serve a ottimizzare l'efficienza energetica dell'impianto.

    Il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 ha reso obbligatorio adeguare gli impianti termici con un apposito trattamento dell'acqua nei casi in cui il contenuto di calcare risulti troppo elevato. La nostra azienda, leader a Napoli e Casoria per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica, può svolgere questa operazione in modo semplice e veloce grazie a uno staff di tecnici specializzati.

    Normativa di riferimento

    • La norma UNI 8065 del 1989 stabilisce i parametri per il trattamento dell'acqua 
    • Il D.P.R. 412/93 impone il trattamento dell'acqua per impianti termici di nuova installazione con potenza superiore a 350 kW 
    • Il D.P.R. 59/09 impone il trattamento dell'acqua anche per potenze inferiori ai 350 kW in caso di nuova costruzione, ristrutturazione o sostituzione di generatori di calore .
    • Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15° fr, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell'acqua di impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla UNI 8065.10 giu 2024

    Tipi di trattamento 

    • Addolcimento, per ridurre la durezza dell'acqua e prevenire la formazione di calcare
    • Filtrazione, per rimuovere le impurità in sospensione
    • Condizionamento chimico, per proteggere i circuiti da corrosione e incrostazioni

    Vantaggi del trattamento 

    • Miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto
    • Prevenzione di fenomeni di incrostazioni e corrosione
    • Riduzione della rumorosità
    • Prevenzione di rotture di apparecchiature o occlusioni delle linee

    Detrazioni fiscaliI costi per il trattamento dell'acqua rientrano nelle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, ecobonus e superbonus. 

  • Impianti termici: Comune di Napoli Campagna Anno 2025 "L'aria SiCura" Ente di Controllo Axa Green Company.

    Con deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del 13 agosto 2019 l'Amministrazione Comunale di Napoli ha approvato le attività tecnico-amministrative finalizzate all'attuazione della Legge Regionale n. 39 del 20 novembre 2018 in materia di impianti termici.

    Le attività che sono state previste intendono promuovere il corretto funzionamento degli impianti termici cittadini, sia per il riscaldamento che il raffrescamento, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

    Per garantire maggiore sicurezza negli edifici, risparmio energetico ed economico, e per evitare rischi inutili e migliorare l'ambiente della nostra città, gli impianti sono soggetti a:


    operazioni di controllo e manutenzione - secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 74/2013 e dall'art. 8 della L.R. 39/2018;

    controllo di efficienza energetica, nei casi degli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e degli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. 74/2013 e dall'art. 9 della L.R. 39/2018.

    Il controllo di efficienza energetica, complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti, prevede la compilazione e la trasmissione al Comune del Rapporto di controllo di efficienza energetica, così come approvato dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

    Per la validità della trasmissione è necessario aver provveduto al versamento del Contributo Impianti Termici (CIT).

    Qualora non avesse ancora provveduto, Le ricordiamo che il pagamento va effettuato tramite c/c n. 15194814 intestato a "Comune di Napoli - Servizio Controllo Ambientali - Controllo Impianti Termici" con l'indicazione della causale di versamento: "Dichiarazione di avvenuta manutenzione di impianto termico sito in via (indirizzo del condominio)".


     Il Contributo Impianti Termici (CIT), che devono versare al Comune in occasione della trasmissione del RCEE, è destinato a coprire i costi relativi al catasto degli impianti, agli accertamenti amministrativi e alle ispezioni. Secondo l' art. 17, comma 5, della L.R. 39/2018, il Comune deve versare alla Regione una quota parte dei contributi versati dai cittadini.

    Il contributo, che si differenzia in base alla tipologia, potenza e alimentazione dell'impianto nonché alla cadenza periodica dei controlli, è sintetizzato nella seguente tabella. Gli importi indicati sono quelli che vanno versati tramite c/c in occasione della presentazione, secondo la cadenza indicata, del Rapporto di efficienza energetica.


    Generatori alimentati a gas, metano o GPL

    Potenza termica impianto (kW)                                   Cadenza controlli (anni)                                  CIT (€)


    10 < P < 35                                                             2 (4  primo controllo dopo prima accensione)        13,00 (26,00 primo controllo dopo prima accensione)


    35 ≤ P ≤ 100                                                           2 (4 primo controllo dopo prima accensione)         36,00 (72,00 primo controllo dopo prima accensione)


    100 < P < 350                                                                                             2                                                                 € 72,00


    P ≥ 350                                                                                                           2                                                                € 144,00



    Si precisa che in questa fase, attuativa della suddetta delibera 389/2019, l'amministrazione sta collaborando con le associazioni di categoria e con gli operatori del settore per il perfezionamento delle procedure. Si invita pertanto ad una periodica consultazione delle pagine seguenti per eventuali aggiornamenti.

    I Seguenti link danno la possibilità di entrare nelle pagina del sito del Comune di Napoli:


    Definizioni Impianti Termici

    Manutenzione degli impianti

    Controllo di efficienza energetica

    Contributo impianti termici

    Attività del Comune di Napoli

    Registro Comunale dei manutentori/installatori

    Attività della AXA s.r.l

    Domande frequenti (faq)


    Sito Internet ente Spett.le Axa di controllo impianti termici AXA


     Video Comune di Napoli obbligo controllo impianti termici Campagna Stagione Termica 2025 Aria di Napoli Bene Comune


    Normative Impianti Termici & Catasto impianti di climatizzazione Comune di Napoli (Thermonet)


  • Impianti termici centralizzati condomini: Accensione riscaldamento dal 15-11-2024 al 31-03-2025.CONSIGLI ED INDICAZIONI PER RIDURRE I CONSUMI GAS E COME CONTROLLARLI

    Impianti termici centralizzati condomini: Accensione riscaldamento dal 15-11-2024 al 31-03-2025.

     Quali sono le date da rispettare per l’accensione? Come noto, il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione delle temperature medie annue: si va dalla zona A, più mite, fino alla zona F, dove è possibile tenere accesi i riscaldamenti anche per tutto l’anno.


    Dopo le regole eccezionali stabilite nel 2022-2023 per far fronte alla crisi del gas conseguente alla guerra in Ucraina, se non saranno proroghe o se non saranno emanati nuovi Decreti di modifica del periodo, degli orari e delle temperature consentite, il calendario di accensione dovrebbe essere ristabilito in base alle regole ordinarie del DPR 74/2013 e dal DPR n. 412/1993.


    Si ritorna alla classica accensione con le seguenti date di accensione e spegnimento ed orario massimo di funzionamento:


    ·        Massimo 10 ore al giorno tempo di durata del funzionamento degli impianti;


    ·        periodo di funzionamento della stagione invernale 2024-2025, dal 15 Novembre 2024 al 31 marzo 2025.


    In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali sono autorizzate ad emanare provvedimenti adeguatamente motivati, che consentano “l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.


    temperatura negli ambienti 20° sia negli uffici – pubblici e privati – che nei Condomini.



    Al comma 2 dell’Art. 1, sono indicate le varie zone Paese, ciascuna delle quali rientra in precisi limiti relativi al periodo di funzionamento, descritti nel dettaglio dal provvedimento:


    Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre 2024 al 31 marzo 2025.


     Vedasi Allegato ENEA Accensione e spegnimento impianti termici centralizzati condomini in Campania .


    Le normative che disciplinano l’accensione dei riscaldamenti in Italia sono sostanzialmente tre:


    ·        Il DPR n. 412/1993 (e successive modifiche);


    ·        La Legge n. 10/1991 (e successive modifiche);


    ·        Il DPR 74/2013.


    A queste vanno necessariamente aggiunte iniziative di carattere più specifico, come i provvedimenti delle assemblee condominiali e le delibere comunali.


    CONSIGLI ED INDICAZIONI PER RIDURRE I CONSUMI GAS E COME CONTROLLARLI


    Vi consigliano tramite i Vs/ fornitura di gas metano di richiedere mensilmente o giornalmente i consumi effettuati in modo da monitorare la gestione del riscaldamento, così potremmo intervenire per ridurre i costi metano prima dell’arrivo della bolletta bimestrale.


    Inoltre, vi consigliamo di quantificare metri cubi consumati durante la stagione passata e calcolare con costi odierne del metano la presunta spesa per la nuova stagione del riscaldamento.


    Vi informiamo di nuovo che con l’emanazione del DPR 412/93 attuativo della Legge10/91 è obbligatorio che gli impianti termici centralizzati l'installazione di una centralina elettronica fornita di sonda ambiente per esterno la cui funzione è di accendere o spegnere l’impianto termico a seconda della temperatura climatica. Regoliamo la centralina, ad esempio, ha una temperatura di 16°gradi l’impianto termico sarà in funzione quando la temperatura scende di un grado 15°gradi.

    Vi preghiamo di contattarci per effettuare il preventivo sopradescritto.


    Il D.Lgs 102/2014 e s.m.i., attuativo della Direttiva 2012/27/EU, ha reso inoltre obbligatoria, entro il 31/12/16 (con proroga al 30/06/17), l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione delle singole unità immobiliari. Eventuali casi di impossibilità tecnica dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere dettagliatamente descritti e giustificati in apposita relazione tecnica a firma di un progettista o tecnico abilitato che contenga gli elementi di esonero dall’obbligo di installazione.


    Vi consigliamo di effettuare un'unica accensione del Vs/ Impianto termico centralizzato in modo da ottimizzare i costi metano. Fare due accensioni comporta un maggiore consumo perché il generatore di calore parte alla prima accensione di mattina o pomeriggio a temperature di circa 10°gradi/15°gradi che la caldaia deve salire fino a temperature di 68°/70°gradi questo equivale al maggiore consumo del generatore termico.



  • Documentazione indispensabile per una centrale termica di un Condominio


    1)Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) Centrale termica con caldaia maggiore kw116 DM 12/4/1996. Il Rinnovo a cadenza quinquennale.


    2)Libretto ex ISPESL ora INAIL (il Libretto matricolare dell'impianto termico che viene effettuato all'installazione dell'impianto di riscaldamento maggiore o uguale a 35kW)


    3)Rinnovo ASL La verifica periodica Asl ha cadenza quinquennale.


    4)Dichiarazione di conformità impianto elettrico e messa terra centrale termica. D.M. 37/08 Ex legge 46/90.


    5)Progetto contabilizzazione UNI 10200


    6)Valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio (“Valutazione energetica”) eseguita in conformità alle norme UNI/TS 11300 finalizzata alla verifica di fattibilità contabilizzazione.

    Nuove Tabelle riscaldamento per contabilizzazione UNI 10200.

    Percentuale perdita di calore.

    Elenco millesimi di proprietà per ripartizione manutenzione straordinaria.

    Rendimento del generatore di Calore(ultima analisi di combustione).


    7)Autocertificazione impianti termici centralizzati Ente di controllo Napoli (Axa) per il comune di Napoli, per La Pronvicia inferiore ai 40.000 abitanti ente di controllo (Armenia Sviluppo).


    8)Dichiarazione di conformità impianto di contabilizzazione del calore.


    9)Libretto di impianto centrale termica.


    10) R.C.E.E. rapporti di controllo di efficienza energetica che deve essere redatto annualmente ha l'obiettivo di verificare che l'impianto rispetti i parametri normativi di sicurezza ed efficienza, riducendo il consumo di energia e le emissioni inquinanti.


  • V.V.F. Vigili del Fuoco Normative C.P.I. Certificato Prevenzione Incendi per il Condominio

    La sicurezza antincendio nei condomini è un aspetto critico che richiede una gestione attenta e norme aggiornate. Con l’introduzione della SCIA antincendio e la manutenzione degli impianti, la normativa italiana mira a semplificare i processi garantendo al contempo elevati standard di sicurezza.

    A partire dall’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, il Certificato Prevenzione Incendi è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Se prima i Vigili del Fuoco rilasciavano il Certificato, ora occorre presentare la SCIA al Comando. Quest’ultimo verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e degli allegati e, in caso di esito positivo, rilascia la ricevuta che certifica il rispetto delle norme dell’edificio.


    Il CPI risulta necessario qualora sussista una delle seguenti attività all’interno del fabbricato:


    - Attività n° 74: presenza di caldaie con potenza superiore a 116 kw;


    - Attività n° 75: presenza di autorimesse con superficie superiore a 300 metri quadrati;


    - Attività n° 77: Altezza dell’edificio superiore a 24 metri. (Per altezza antincendio, ai sensi del DM 30/83, si intende “l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”).


    Quando serve: Attività Soggette all'obbligo

    La normativa chiarisce quali sono i casi in cui il certificato prevenzione incendi è obbligatorio e quando non lo è, nello specifico l'elenco delle attività soggette è indicato nell'Allegato 1 al DPR 151/2011, che si compone di una lista delle 80 attività considerate a maggior rischio in caso d'incendio.

    Queste attività soggette sono a loro volta divise in 3 categorie (A, B, C) in base a:


    -Dimensioni;

    -Settore;

    -Esistenza di regole tecniche;

    -Sicurezza pubblica;

    per ognuna delle categorie gli adempimenti procedurali sono differenti e commisurati secondo il seguente schema:


    1) Categorie.  

    2) Descrizione Attivita.

    3) Adempimenti Procedurali CPI.


    Categoria A: Attività con un limitato livello di complessità normate da regola tecnica; (rischio incendio basso) non è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;

    i VVF effettuano sopralluoghi a campione;

    a seguito di sopralluogo il titolare dell'attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.


    Categoria B: Attività presenti dotate di regola tecnica ma con un maggiore livello di complessità;attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla categoria C.(rischio incendio medio) è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;

    i VVF effettuano sopralluoghi a campione;

    a seguito di sopralluogo il titolare dell'attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.


    Categoria C: Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica;

    (rischio incendio alto) è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;

    i VVF effettuano sopralluoghi a campione e rilasciano il CPI.


    In breve, ecco qualche esempio di attività soggette al controllo VVF per i Condomini :


    Impianti termici per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso(centrale termica condominiale) superiori a 116 kW di cui ci sono n.3 Categorie:A+B+C

    Facciamo presente che il cerficato prevenzione incendi si deve rinnovare ogni 5 anni.In caso di mancato rinnovo dopo un anno dalla scadenza si deve rifare la pratica VVF con notevoli costi (D.P.R.151/2011).


    Attività n. 74 del DPR 01 agosto 2015

    Durata del c.p.i. Caldaia 5 Anni.


    Attività 74-1A Caldaie da  116 kW a 350 kW.

    Attività 74-1B Caldaie da 350 kW a 700kW.

    Attività 74-1C Caldaie Oltre i 700 kW.


    Un'altra attività la N.77 è presente nei condomini per l'altezza del Fabbricato di cui abbiamo n.3 Categorie: A+B+C .

    Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono essere progettati in modo da consentire una rapida a sicura evacuazione in caso d’incendio e gli stessi devono essere conformi a quanto riportato nel DM 16/05/1987 n° 246. Tale decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per gli edifici con altezza antincendi superiore a 12 m., anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F.


    Attività n. 77 del DPR 01 agosto 2015

    Durata del c.p.i. Altezza Fabbicato 10 Anni.


    Attività 77-1A Altezza Fabbricato da 24m-32m

    Attività 77-1B Altezza Fabbricato da 32m-54m

    Attività 77-1C Altezza Fabbricato Oltre i 54m


    Att. n. 77 dell'allegato al DPR 01/08/2011 n. 151: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m.



    Un'altra attività la N.75 è presente nei condomini con autorimessa nel Fabbricato di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2, di cui abbiamo n.3 Categorie: A+B+C.

    Att. n. 77 dell'allegato al DPR 01/08/2011 n. 151: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m.




    Attività n.75 del DPR 01/08/2011 n. 151

    Durata del c.p.i. Autorimessa 5 Anni.


    Attività 75-1A Autorimessa da 300m2 a 1000m2.

    Attività 75-1B Autorimessa da 1000m2 a 3000m2.

    Attività 75-1C Autorimessa Oltre 3000m2.


    Chi lo deve Richiedere: Procedure e

    Tempistiche. L'obbligo di richiedere il CPI nelle attività soggette ricade sul titolare "Amministratore del Condominio" che dovrà provvedere a presentare istanza ai Vigili del Fuoco prima di iniziare l'attività lavorativa, chiedendo il controllo di prevenzione incendi, inoltrando la seguente documentazione:

    A) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

    B) Asseverazione del tecnico.

    C) Documentazione tecnica.

    D) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.


    l Comando verificherà la completezza formale dell'istanza in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta e successivamente, entro 60 giorni, procederà ad effettuare i controlli di rito.In caso di esito positivo, entro 15 giorni dall'effettuazione della visita tecnica verrà rilasciato il CPI intestato al Titolare.


    CPI: Durata, Scadenza, Rinnovo

    Di norma il CPI ha una durata quinquennale anche se per alcune attività Tipo Attività n.77 altezza fabbricatto superiore a 24m ha una durata di 10 anni al termine dei quali bisognerà procedere ad inviare richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio.

    Tale operazione va sempre fatta dal Titolare tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio con allegata tutta la documentazione prevista.

    Tuttavia a seguito di:


    modifiche strutturali;

    modifiche al processo lavorativo;

    nuova destinazione dei locali;

    variazioni quantitative o qualitative delle sostanze pericolose;

    bisognerà provvedere immediatamente al rinnovo.


    Sanzioni per i Condomini non in regola

    La normativa prevede delle sanzioni applicabili in tutti i casi in cui, a seguito del controllo dei vigili del fuoco, si rilevi la mancata presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo periodico di conformità a antincendio.


    Le sanzioni sono:


    Arresto fino a 1 anno o ammenda da € 258  a €2.582  per il titolare che non richieda il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi (quando si tratta di attività a rischio);

    Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 103 € a 516 €

    per attestazione o dichiarazione di falso, in relazione alla documentazione o alle certificazioni.


  • Normative Impianti Termici & Climatizzazione

    NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2024/573 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 7 FEBBRAIO 2024 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA (leggi).


    Deliberazione di Giunta Comunale del 13 Agosto 2019 n.389 (leggi).


    Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39.

     Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici(leggi).


    Decreto legislativo  n. 102 del 4 luglio 2014.

    Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

    (G.U. 18 luglio 2014, n. 165).(leggi).


    D.P.R. n.74 del 16 aprile 2013

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (leggi).


    D.Lgs 192/05 coord. L.90/2013

    Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE.(leggi).


    D.M 37/08 coord. L.133/2008

    Decreto Minesteriale del 22-01-2008.(leggi).


    DPR 412/93 coord. L.90/2013

    Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993. (leggi).


    Legge 10/91 coord. L.220/2012

    Legge  n. 10 del 09-01-1991, Norme per l'attuazione Piano energetico nazionale(leggi)


    DM 08 novembre 2019

    Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (si allega Documento); (Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

    a) climatizzazione di edifici e ambienti;

    b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;

    c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;

    d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;

    e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, di comunità e ambiti similari.(leggi)


    Delibera 40/2014/R/gas

    DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014 40/2014/R/GAS . (leggi).


    NORMA UNI 10389-1 2019

    Il 27 giugno 2019 è stata pubblicata la nuova edizione della UNI 10389-1, una norma molto nota e largamente utilizzata dagli operatori del settore per il controllo del rendimento di combustione degli apparecchi alimentati a gas e/o combustibile liquido.(leggi).


    DM del 10/02/2014

    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   DECRETO 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto termico.(leggi).


    NORMA UNI 8065:2019

    Approvata ed in vigore dal 18 luglio la nuova versione della norma UNI 8065:2019 “Trattamento dell’acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e negli impianti solari termici”, che sostituisce la vecchia UNI 8065 del 1989.(leggi).


    NORMA UNI 11137:2019

    Impianti a gas per uso civile – Criteri per la verifica e il ripristino della tenuta di impianti interni – Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia.(leggi).


    NORMA UNI 10436:2019

    La norma prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione della caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria, aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW.(leggi).


    Norma UNI 10435:2020

    La norma stabilisce le operazioni di verifica e manutenzione da effettuare sugli apparecchi a gas asserviti ad impianti extra-domestici, destinati al riscaldamento di ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con portata termica nominale maggiore di 35 kW.(leggi)

Contattaci

Richiedi informazioni e preventivi

Contattaci
Share by: